giovedì 17 giugno 2010

Sconti sui decoder: illegittimi aiuti di stato

Ecco la sentenza con cui la corte di giustizia europea ha giudicato illegittimi gli incentivi concessi nel 2004/2005 per l'acquisto di decoder digitali terrestri (se la tv digitale è un'evoluzione, perché incentivare solo la digitale terrestre, e non per esempio la satellitare?).
La sentenza è disponibile (ed è tratta) dal sito della Corte di Giustizia Europea.


Sentenza

Fatti

1 L’art. 4, primo comma, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (in prosieguo: la «legge finanziaria 2004»), così disponeva:

«Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T‑DVB/C‑DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 EUR. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di EUR».

2 L’art. 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), (in prosieguo: la «legge finanziaria 2005»), prevedeva il rifinanziamento di tale misura per lo stesso limite di spesa di EUR 110 milioni, riducendo tuttavia il contributo per il decoder a EUR 70.

10 La Commissione faceva anzitutto presente che la misura di cui trattasi, laddove prevedeva la concessione da parte della Repubblica italiana di un contributo per l’acquisto, negli anni 2004 e 2005, di taluni decoder digitali terrestri, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE a favore di emittenti digitali terrestri che offrivano servizi televisivi a pagamento, in particolare servizi «pay per view» nonché di operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento.

11 La Commissione riteneva quindi che la misura di cui trattasi non potesse beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall’art. 87, n. 3, CE. In particolare, l’istituzione escludeva la possibilità di applicare la deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE, considerato che, sebbene il passaggio dalla radiodiffusione televisiva analogica alla radiodiffusione televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse comune, la misura di cui trattasi non risultava proporzionata al perseguimento di tale obiettivo e non era tale da evitare distorsioni inutili della concorrenza. Tale conclusione si basava, segnatamente, sul rilievo che la misura di cui trattasi non era tecnologicamente neutra, considerato che non si applicava ai decoder digitali satellitari. La Commissione riteneva, tuttavia, che la misura di cui trattasi, per quanto potesse essere considerata quale aiuto ai produttori di decoder, avrebbe potuto beneficiare della deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Infatti, da un lato, essa promuoveva lo sviluppo tecnologico sotto forma di decoder dal rendimento più elevato, provvisti di standard a disposizione di tutti i produttori, e, dall’altro, il finanziamento poteva andare a beneficio di tutti i produttori che offrivano tale tipo di decoder, ivi inclusi i produttori situati in altri Stati membri, infine, l’incoraggiamento della domanda di decoder in conseguenza della misura di cui trattasi costituiva l’effetto, di per sé inevitabile, di qualsiasi politica pubblica a favore del passaggio al sistema digitale, anche la più neutra dal punto di vista tecnologico.

12 La Commissione ordinava, pertanto, il recupero degli aiuti versati in esecuzione della misura di cui trattasi, dichiarati incompatibili con il mercato comune e concessi illegittimamente. A tal fine, la Commissione forniva talune indicazioni relative alle modalità del calcolo dell’importo degli aiuti.

13 Il dispositivo della decisione impugnata così recita:

«Articolo 1

Il regime al quale la Repubblica italiana ha illegittimamente dato esecuzione a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi di televisione a pagamento e degli operatori via cavo di televisione a pagamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Repubblica italiana adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e con le procedure di diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare sono produttive di interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero.

3. Gli interessi da recuperare a norma del paragrafo 2 sono calcolati in conformità della procedura di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] [GU L 140, pag. 1].

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Repubblica italiana informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate tramite il questionario allegato alla presente decisione.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma la Repubblica italiana trasmette i documenti necessari a comprovare che è stata avviata la procedura di recupero presso i beneficiari degli aiuti illegittimi e incompatibili.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».

14 Con decisione 24 gennaio 2007, C (2006) 6630 def., la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dalla Repubblica italiana per effetto della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (in prosieguo: la «legge finanziaria 2006»), per l’acquisto, nel 2006, di decoder digitali con interfaccia per programmi applicativi aperta (in prosieguo: la «decisione relativa al 2006»). A differenza della decisione impugnata, i contributi oggetto della decisione relativa al 2006 venivano ritenuti «tecnologicamente neutri», tenuto conto che ne potevano beneficiare i decoder dell’intera gamma digitale (terrestri, via cavo e satellitari), a condizione che fossero interattivi e interoperativi, vale a dire che si trattasse di decoder «aperti», rispetto ai decoder detti «proprietari».

15 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2007, la ricorrente, Mediaset SpA, emittente di programmi digitali terrestri, ha proposto ricorso contro la decisione impugnata.

187 In conclusione, il ricorso, atteso che nessuno dei motivi dedotti a suo sostegno è risultato fondato, dev’essere respinto in toto.

Nessun commento: